Art. 8.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome).
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
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autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.